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sabato 8 giugno 2019

#HACKFVG, l'hackathon sui dati aperti



Dal primo percorso formativo #opendatafvg per i dipendenti della PA, realizzato con ANCI FVG, sono trascorsi tre anni. Un'eternità per il mondo digitale in continua evoluzione e per una PA ancora in rincorsa per trasformare se stessa.


#HackFVg nasce dall'esigenza di creare un'occasione di contaminazione e confronto tra il mondo pubblico, quello delle imprese, università e comunità all'insegna di un tema comune. L'opendata.

Un convegno che vede la partecipazione del team per la Trasformazione digitale della PA, esperti regionali e nazionali; un pomeriggio di workshop formativi e una giornata hackathon per fare cose con i dati.

Il 14 e 15 giugno ci incontreremo a Udine, chi ha voglia di stare con noi può iscriversi qui.

sabato 17 settembre 2016

Con il D. lgs. n. 97/2016 continua il cammino verso la "casa di vetro" di Turatiana memoria



Il riconoscimento del diritto del cittadino alla totale trasparenza del pubblico governare è percorso lento e tortuoso: prende le mosse dalla L. 241/90 (dove la trasparenza è requisito dell’azione amministrativa), passa dalla L. 150/2000 (che la assume a principale  attività di comunicazione istituzionale), approda nel D. Lgs. 82/2005 (che la eleva a pilastro dell'Amministrazione Digitale), poi nella L. 69/2009 (da cui il principio della pubblicità legale sui siti web) e,  ancora,  nel D. Lgs. 150/2009 (che dà corpo al principio del controllo sociale dell'operato pubblico).
Infine, con il D. Lgs. n. 33/2013, la trasparenza dell’agire amministrativo trova una collocazione ancora diversa: il decreto incide sulle molteplici normative attorno alle quali essa ruota più o meno marcatamente; affronta, per la prima volta in modo sistemico, i concetti di trasparenza, pubblicità e diffusione e delinea (anche grazie alle successive direttive e Linee Guida ANAC), un vero e proprio processo -  con organi, competenze, strumenti di programmazione e rendicontazione e organismi vigilanza -  diretto a garantire la conoscibilità di una moltitudine di dati, documenti e informazioni.
Il travagliato percorso si completa ora con la recente riforma operata dal D. Lgs. n. 97/2016 che innova profondamente la precedente disciplina, a partire dalla concezione stessa del principio di trasparenza, eliminando anzitutto l’anomalia che l'aveva costretto al (solo) ambito della prevenzione della corruzione e riportandone invece la funzione nello specifico alveo dell'Amministrazione digitale.

Se è vero che la total disclosure introdotta con il D. lgs. 150/2009  realizza un passaggio storico verso un nuovo approccio favorevole a quel controllo generalizzato sull’operato pubblico che l’art. 24 c. 3 L. 241/90 aveva - fino ad allora - espressamente impedito, è pur vero che alle enfatiche enunciazioni di principio (accessibilità totale in primis), non sono seguiti effettivi meccanismi di enforcement: e così, frammentarietà e ridondanza della normativa - da un lato -  elevato tasso di inosservanza degli obblighi - dall’altro - hanno sostanzialmente portato al fallimento dell’architettura giuridica introdotta.
L’impostazione del D. Lgs. 33/2013,  basato sulla staticità e su una notevole quantità di obblighi di pubblicazione, senza diversificarne situazioni e modalità di attuazione - anche con riguardo alle competenze e alla dimensione organizzativa degli enti - ha poi reso evidente la difficoltà a cui molti enti pubblici sarebbero incorsi nell'attuare concretamente la normativa, tanto da far parlare qualche autore, di “propensione del legislatore a scaricare su amministrazioni non attrezzate compiti di pianificazione, vigilanza e attuazione molto gravosi, imputando loro la responsabilità di eventuali inadempimenti” .
La disciplina del 2013 ha certamente innovato la materia con l'introduzione  dell'“accesso civico”: istituto con cui si è inteso superare l’architettura giuridica del diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, ma che assume ancora una funzione piuttosto limitata: il diritto di accesso del 2013 è infatti circoscritto ai soli documenti, dati e informazioni oggetto di specifico obbligo di pubblicazione e - soprattutto - non si configura come diritto autonomo: il punto di partenza del d. lgs. n. 33/2013 - prima della novella -  non è il “right to know” del privato, ma l’obbligo dell’amministrazione, che costituisce anche il limite del diritto alla conoscenza: la sua è infatti una funzione prevalentemente sanzionatoria nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente. 


Il percorso verso il FOIA italiano 

 
L’ulteriore evoluzione del modello di trasparenza amministrativa italiana è segnata ora dal Decreto legislativo n. 97/2016 adottato in attuazione della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (cd. legge Madia): un decreto che, nella sua prima stesura, non aveva ricevuto il sostegno del mondo giuridico e dell’associazionismo nato attorno ai temi della trasparenza amministrativa e del FOIA (che con lo schema di decreto si dichiarava voler istituire) e per questo, anche a seguito delle sollecitazioni provenienti dalla società civile (ricordiamo, per tutti, l’iniziativa Foia4italy), è stato oggetto di successivi ripensamenti, in ottica FOIA, con l’obiettivo di garantire un vero e proprio “diritto a conoscere” nei confronti delle istituzioni. 

Se le direttrici che hanno ispirato la riforma sono risultate fin da subito pienamente condivisibili stante la “riconsiderazione, alla luce del duplice prisma dell’innovazione tecnologica e della trasparenza, delle politiche di semplificazione, già centrali nelle riforme amministrative dello scorso secolo ma mai sinora pienamente soddisfacenti”, l'analisi più puntuale della nuova disciplina pone invece il fianco ad alcune critiche.
Certamente positivo è risultato essere il concetto di accessibilità totale che, in linea con la legge delega, supera ora i confini delle “informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività” per estendersi a tutti i “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” (In senso contrario, v. parere del Garante Privacy sullo schema di decreto che evidenzia come l’accessibilità non possa definirsi “totale”). 
Anche il fine perseguito viene rivisitato e ampliato per essere allineato ai fini tipici del FOIA dei paesi anglosassoni: accountability, partecipation e legitimacy.
In tale ottica, la trasparenza/accessibilità totale è infatti ora volta a:

- tutelare i diritti dei cittadini 
- promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa 
- favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
A ciò consegue la libertà “di chiunque ad accedere ai dati e documenti detenuti dalle PA” anche “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”: la nuova legge riassesta così  il tiro rispetto alla disciplina del 2013: lo scopo, ora, non è più quello di ottenere la pubblicazione - omessa - di dati e documenti, bensì quello di garantire la generale libertà di accesso ai dati e documenti detenuti dall’amministrazione e viene realizzato – in primis - attraverso l’accesso civico ai dati e ai documenti (salvo i “limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”) e, solo in subordine, attraverso l’imposizione degli obblighi di pubblicazione. 
Ma v’è di più. 
Con la modifica apportata all’art. 3 del d. lgs. n. 33, il legislatore del 2016 estende il diritto alla conoscibilità e diritto al riuso a tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico. 
Il cambio di prospettiva è netto: viene ora rovesciato quel rapporto (obbligo di pubblicazione/diritto di accedere a dati e documenti) che caratterizzava la disciplina del 2013 e la contrapponeva ai modelli propri del FOIA; e viene altresì generalizzato il diritto alla fruizione gratuita, all’utilizzo e riutilizzo (prima circoscritto a ciò che era oggetto di pubblicazione sui siti istituzionale) e l’istituto dell’accesso civico assume una ben diversa configurazione. 
Con il (nuovo) comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, l'istituto dell'accesso civico -  non più inteso come sanzione per la mancata osservanza degli obblighi di trasparenza - viene  delineato quale vero e proprio diritto del cittadino ad accedere - prescindendo da qualsiasi valutazione inerente la legittimazione attiva – a tutti i dati, documenti e informazioni in possesso della PA (anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione), seppur nel rispetto dei limiti normativi previsti.
La nuova formulazione dell'art. 5 2^ comma, rende così evidente il cambiamento di prospettiva operato dal legislatore, che riconosce ora all'accesso civico la portata di un diritto azionabile da ogni singolo cittadino senza necessità di motivare l’istanza né provare il rapporto intercorrente tra esigenze del singolo e atto che si chiede di conoscere. 
Inoltre, tale diritto, riguarda la conoscenza di tutti i dati e documenti in possesso della PA fatti salvi i casi di esclusione previsti ex lege, come già accade nei sistemi di common law che disciplinano il FOIA.

Accesso civico e tutela dei dati personali: la ricerca di un bilanciamento 

Il nuovo art. 5 bis nel prevedere una serie di limiti e cause di esclusione, statuisce che il diritto di accesso civico non è illimitato. E da più parti è stata espressa la preoccupazione – ad iniziare dal Consiglio di Stato - di come ampiezza e scarsa puntualità della lista di eccezioni e limitazioni possano vanificare in concreto la normativa. Né appaiono adeguate a garantire efficacia alla riforma le previsioni dei commi 4 e 5, che richiamano i principi di accesso parziale e differimento dell’accesso in luogo del radicale diniego. 
Proprio allo scopo di mitigare il rischio di ridurre in concreto l’efficacia della riforma, il legislatore ha attribuito all’ANAC (d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali) il compito di definire in maniera più puntuale, con apposite linee guida, le esclusioni e i limiti all’accesso civico.
E tra i vari motivi di esclusione del diritto di accesso civico – per la cui analisi sarà necessario attendere le linee guida dell'ANAC (previste entro il prossimo dicembre) una particolare attenzione va posta le cause connesse alla protezione dei dati personali. Il tema della "trasparenza" necessita infatti di un approccio equilibrato per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati personali, nonché la dignità dell'individuo possano essere pregiudicati da una diffusione indiscriminata di documenti riportanti dati personali. 
Ma il bilanciamento tra trasparenza e privacy operato dalla novella del 2016, non è stato ritenuto soddisfacente dal Garante Privacy che, nel parere espresso sullo schema di decreto, evidenzia, in linea generale, il mancato rispetto dei principi di proporzionalità e finalità che ruotano attorno al diritto alla tutela dei dati personali. 
Tale necessità di bilanciamento si era peraltro già presentata con la disciplina del 2013, tanto da indurre il Garante ad emanare specifiche linee guida dirette a individuare, in un quadro unitario, le opportune cautele da porre in essere ogni qualvolta soggetti pubblici e altri enti obbligati effettuino attività di diffusione di dati personali sui propri siti web per finalità di trasparenza o pubblicità dell’azione amministrativa.
L’Autorità garante ritiene ora amplificate le criticità già evidenziate con riguardo alla disciplina del 2013. Così ad esempio per la previsione di riutilizzabilità (artt. 3 e 7): diritto che viene ora riconosciuto nei confronti di tutti i dati e documenti oggetto di accesso civico (e non solo di quelli oggetto di obbligo di pubblicazione).
Le perplessità dell’Autorità Garante riguardano anche l’assenza della motivazione nella richiesta di accesso civico, sia in ordine alla violazione del principio di finalità, sia in quanto costituirebbe il parametro necessario ad assicurare all’ente pubblico la possibilità di valutare contrapposti diritti/interessi. Più precisamente, tale assenza, potrebbe determinare una eccessiva rigidità interpretativa, e quindi un generale rigetto delle richieste (depauperando così di ogni utilità lo strumento dell'accesso civico), oppure, al contrario, una ingiustificata dilatazione del concetto di trasparenza, portando al rilascio di dati e documenti senza un ragionevole criterio selettivo. Da ciò consegue la generale necessità di oscurare i dati personali di terzi in sede di accoglimento di un’istanza di accesso civico ex art. 5 2^ comma, potendo ritenersi legittima la comunicazione di detti dati personali solo qualora sia stato possibile accertare la prevalenza dell'interesse perseguito dall'accesso rispetto al diritto alla protezione dei dati personali. 
Altro aspetto su cui il Garante si sofferma riguarda l’indicizzazione dei dati tramite i motori di ricerca (art. 9 comma 1 d. lgs. 33/2013).

 Osserva il Garante come, per il principio di proporzionalità, sarebbe necessario graduare le modalità di reperibilità delle informazioni tramite i motori di ricerca, non potendo ritenersi, ad esempio, legittima l’indicizzazione di redditi dei dirigenti, di dati personali dei beneficiari di sovvenzioni e aiuti sopra i mille euro. Si osserva, cioè, che se l'amministrazione deve essere una casa di vetro, è pur vero che i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti (in altre parole, la trasparenza amministrativa non può tradursi in un diritto alla (mera) gogna per le persone).
Le proposte di modifica suggerite dal Garante non sono state però accolte dal legislatore. Peraltro, anche dopo l’entrata in vigore della riforma del 2016, si confermano valide le prescrizioni contenute nelle linee guida emanate nel 2014: il provvedimento del Garante delinea infatti un approccio “privacy by default” che porta anzitutto a dover valutare il “cosa” rendere pubblico nonché il “come” pubblicare questi dati, in applicazione dei principi sul “diritto all’oblio” scaturenti dalla sentenza Corte di Giustizia Europea del 13 maggio 2014, richiamati nelle linee guida dell’Autorità Garante ed ora espressamente disciplinati con il nuovo Regolamento Comunitario. 
Indirizzi più puntuali, per il doveroso bilanciamento dei diritti di accesso civico/tutela privacy si presume verranno formalizzati attraverso le future linee guida, sopra citate.  

La trasparenza a “costo zero” 

Rispetto al testo risultante dal primo schema di decreto reso pubblico sul web il Freedom of information Act italiano risulta ampiamente migliorato: è stato eliminato il silenzio-diniego; prescritta la motivazione al rigetto dell’istanza di accesso civico; razionalizzate le eccezioni; sancita la gratuità del servizio (salvo gli eventuali costi di riproduzione su supporti materiali); introdotto il ricorso stragiudiziale, preliminare all’eventuale ricorso al TAR; eliminato l’obbligo di identificare chiaramente i documenti oggetto di accesso. 
Ma a queste luci della riforma si contrappongono anche alcune ombre. 
Anzitutto la previsione della cd. softlaw: si delega l’Autorità Nazionale Anticorruzione ad emanare, d'intesa con il Garante Privacy (di cui già conosciamo le posizioni restrittive nei confronti di una disclosure potenzialmente invasiva della sfera privata), le linee guida dirette a fornire indicazioni operative alle PA nell’applicazione del nuovo art. 5 bis.
Inoltre, la verifica di eventuali lesioni di interessi coinvolti presuppone che l’analisi venga effettuata da personale competente: da qui la necessità di specifici corsi formativi per i pubblici dipendenti.
Ancora: i tempi per istruire le istanze di accesso si sommano a quelli necessari al disbrigo delle pratiche amministrative ordinarie: da qui il rischio che, a parità di personale si consolidino prassi dirette a negare l'accesso civico sulla base di una generica motivazione di ricorrenza di una delle fattispecie previste ex lege, senza procedere a una verifica in concreto. 
La probabilità che tali rischi si concretizzino è confermata dalla previsione dell’art. 44 del D. Lgs. 97/2016, che così dispone: “Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.” 
 Gli obblighi normativi di invarianza finanziaria e contenimento dei costi si scontrano poi anche con la previsione  della comunicazione a eventuali controinteressati individuati dall’amministrazione, attraverso raccomandata A/R (art. 5 comma 5). 
Per questo,  una normativa basata sul dogma della ‘‘trasparenza a costo zero’’, (divenuto ormai il mantra della disciplina italiana in materia) non può che metterne in dubbio la sua stessa efficacia: detto ciò, è comunque fuor di dubbio che le recenti modifiche introdotte al d. lgs. n. 33/2013, costituiscano un concreto, importante, passo verso quel cambiamento organizzativo e culturale, indispensabile alla pubblica amministrazione italiana, per divenire amministrazione realmente digitale.

per l'immagine: http://tech.fanpage.it/ecco-il-testo-del-freedom-of-information-act-la-legge-sulla-trasparenza-della-pa/ 

domenica 26 ottobre 2014

Piano Anticorruzione, Programma Trasparenza e Codice di comportamento, non sono formalità! Ipse dixit.

Il sito dell'Autorità Anticorruzione
Qualche post fa evidenziavo la scarsa utilità dei Programmi della Trasparenza adottati dai Comuni capoluogo, a causa della loro sostanziale inadeguatezza a definire il processo di trasparenza che dovrebbe permeare l'attività dell'Ente.
Mancano infatti, nella maggior parte dei casi, la ricognizione degli adempimenti di pubblicazione intervenuti, un effettivo coinvolgimento degli stakeholder, una descrizione organizzativa volta a definirne il processo. Lasciando perdere lo stato della comunicazione interna e il grado di coinvolgimento dei dipendenti....

Con il Regolamento per l'esercizio del potere sanzionatorio, l'ANAC, grazie alle nuove competenze riconosciutele con il D.L. 90/2014 (come convertito nella legge n. 114/2014), ha disciplinato il procedimento diretto a sanzionare quei soggetti che  hanno omesso di adottare il Piano Anticorruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza o il Codice di Comportamento per i dipendenti.

Evidentemente consapevole che più che nella mancata adozione dell'atto, la criticità stia nei suoi contenuti, spesso scarsamente utili a raggiungere lo scopo sistemico voluto dalla nuova normativa, l'Autorità definisce il concetto di  "omessa adozione" parificandone le ipotesi che definirei di "inutile adozione".
"Equivale ad omessa adozione", dice il Regolamento:a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento;
b) l'approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti  adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'Amministrazione interessata; 
c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramenteriproduttivo del Codice di comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Credo che la novità vera di questo Regolamento stia proprio nella sua  dichiarata  volontà di superare la logica dell'adempimento, così cara ai nostri  burocrati.

domenica 27 ottobre 2013

Go on Italia parte da qui


Da pubblico dipendente son da sempre convinta che, se la pubblica amministrazione ti porta a sonnecchiare con le sue attività routinarie, il suo sistema gerarchico incapace di liberarsi dalla (cattiva) burocrazia e capacissimo di modellarti a sua immagine e somiglianza, è tua responsabilità capire che così non va.

Se poi vivi al tempo dell'era digitale e vedi la società, lentamente ma inesorabilmente, cambiare, e vedi te stessa cambiare (e non è per il tablet che possiedi nè per la lettura delle mail dal cellulare, nè perchè usi il cloud o scopri l'open source), vorresti che questo cambiamento, questo sentimento, questo modo di "essere nuovi",  divenisse un partner del tuo lavoro.

Vedi, invece la Tua pubblica amministrazione ferma lì. Dormiente.
La senti risvegliarsi ad ogni nuovo obbligo di legge e la vedi -  seccata dall'ulteriore incombenza - muovere pochi, pesanti passi verso la montagna: vedi l'albo pretorio online divenire esso stesso montagna; pagamenti online trasformarsi in parole quasi oscene; servizi online tradursi nel download di un modulo spesso scansionato, a volte "pidieffato". E pensi: così non va.

Ad oggi, il 38% degli italiani non ha mai usato internet.
Ad oggi nella pubblica amministrazione manca la Cultura Digitale.

Poi ti capita di ascoltare  Riccardo Luna parlare di  Go on Italia.
Un'idea per portare tutti gli italiani e le italiane in rete. Un progetto partecipato per formare i cittadini digitali, per aiutare le imprese a sbarcare in rete, per traghettare la pubblica amministrazione verso la  trasparenza, l'accessibilità, la partecipazione. E verso un modo "vero" di stare in rete.
Lo ascoltavo e pensavo: che bello! qualcosa si muove.
Lo ascoltavo e ripensavo a eventi come Udinesmart, progetti come OpenUdine,  programmi come Non è mai troppo digital (se ne parla anche qui) (in fondo non sempre la Tua Pubblica Amministrazione è lì dormiente :-)

Piccole cose? Forse.
Ma tutte legate da un'idea: che la (famosa) mission della pubblica amministrazione è fare quanto in suo potere per cambiare se stessa, il territorio, la società (e allora, metti assieme quelle piccole cose e le vedi sotto un'altra luce)

Go on Italia partirà da qui, il Friuli Venezia Giulia.
Brava la Regione che ha colto la sfida.
Ora spetta a tutti contribuire affinchè quella sfida possa essere vinta.




martedì 9 luglio 2013

L’era della trasparenza tra obblighi di legge e necessità sociale



Dopo oltre 20 anni dalle riforme introdotte con le legge n. 142 e n. 241 del 1990, l’idea dell’amministrazione “casa di vetro” (che, causa anche resistenze interne ed esterne alla PA, è risultata nel tempo ridimensionata fino al suo sostanziale annullamento) è ancora ben lontana dall’essere realizzata.

In quegli anni la trasparenza coincideva con il “diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi”: un diritto riconosciuto esclusivamente a chi avesse dimostrato di avere un “interesse concreto” e “giuridicamente rilevante” che non poteva in alcun caso sostanziarsi in una forma di controllo generalizzato dell'operato dell’amministrazione.

Dal 1990 ad oggi sono cambiate molte cose: l’evoluzione tecnologica e l’esigenza di ricostruire un nuovo rapporto Stato-cittadino, hanno reso molto presto evidente quanto fosse limitata la visione del legislatore del secolo scorso sul tema della trasparenza.
Inizia così un percorso di “riammodernamento” dell’istituto che porta all’approvazione di una serie di normative che portano da ultimo a introdurre il concetto di “accessibilità totale” e l’obbligo di pubblicazione di una serie di informazioni e dati: si configura così una sorta di mutazione genetica del concetto di trasparenza che segna la distanza, sul piano giuridico, con l’istituto dell’accesso.
Con il D. Lgs. 150/2009 infatti la trasparenza si pone al di fuori dello schema procedimentale in senso stretto, e diviene modello orientato all'open government, capace di favorire “forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità".
Ed è proprio di questi anni il tentativo del Governo Italiano - sollecitato anche da gruppi di esperti della società civile (Associazione Italiana per l’Open Government, Spaghetti Opendata, Agorà Digitale, etc. ) - di ridefinire il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadino, basandolo su tre fondamentali elementi: Trasparenza; Partecipazione, Collaborazione.

Il Decreto Legislativo 20 marzo 2013 n. 33 nasce in questo contesto per ribadire il concetto di “accessibilità totale” riordinare e ampliare gli obblighi di informazione e pubblicazione nelle pubbliche amministrazioni. Ma le novità del D. Lgs. 33 non riguardano il riordino né l’ampliamento degli obblighi di pubblicazione:


1. Il diritto di accesso civico 

La nuova legge riconosce a “chiunque" il nuovo diritto di “accesso civico” alle informazioni e dati per i quali non si sia provveduto alla pubblicazione. E’ un diritto svincolato da quei requisiti di legittimazione che caratterizzano l'accesso della L. 241/1990; è azionabile gratuitamente senza formalità, senza necessità di motivare l'istanza, senza dover dimostrare l'utilità dell'atto rispetto ad esigenze difensive del richiedente. Il diritto di accesso civico riguarda tutti i documenti, le informazioni e i dati che in base alla "normativa vigente" devono essere pubblicati: non quindi diritto limitato agli obblighi scaturenti dal D.Lgs. 33/2013, ma esteso, ad esempio, agli atti e documenti oggetto di pubblicazione all'albo pretorio (obbligo scaturente da altra normativa) Anche se siamo ben lontani da quell’approccio culturale di oltre oceano conosciuto con il nome di FOIA (Freedom of Informaction Act) , si tratta comunque, almeno sulla carta, di un sistema certamente innovativo, in grado di "costringere dal basso" le amministrazioni ad assicurare la pubblicità che la legge prescrive, mettendo il cittadino al centro e in condizione di chiedere, valutare, partecipare. 

2. Il diritto ai dati aperti (opendata) 
Documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa devono essere pubblicati in formato di tipo aperto (art. 7) e sono riutilizzabili con obbligo di citarne la fonte e rispettarne l'integrità. Trasparenza e apertura del dato sono concetti diversi. Se è vero che l’apertura del dato include la trasparenza, non necessariamente è vero il contrario. L’importanza e la portata innovativa di questa disposizione non sembra ancora essere ben compresa nelle pubbliche amministrazioni. La scelta dei dati aperti contribuisce infatti a sviluppare un approccio culturale (prima ancora che tecnologico o giuridico) e proietta la trasparenza amministrativa verso un nuovo paradigma: una trasparenza non più solo “prodotto” delle amministrazioni, ma da realizzarsi anche da parte di terzi, con l’elaborazione delle informazioni rese disponibili dalle PA. Associazioni non profit, istituti di ricerca, media, divengono mediatori della trasparenza tra istituzioni e cittadini. In tale prospettiva il riutilizzo delle informazioni del settore pubblico assume un ruolo strategico che va assicurato eliminando gli ostacoli di tipo tecnico (legati ad esempio al formato utilizzato) e giuridico (relativi alla licenza d’uso) che ne impediscono o ne limitano la possibilità di riutilizzo.

3. Qualità dei dati
 

Qualità dei dati è: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità dei dati ai documenti originali. La previsione vuole responsabilizzare le amministrazioni nella gestione dei dati ed evitare le cosiddette “forme di opacità per confusione”, in cui la mole o le modalità di pubblicazione dei dati rendono impossibile ai cittadini reperire ciò che interessa.

Detto questo, l’idea della pubblica amministrazione “casa di vetro” si scontra, oggi come allora, con solide resiste interne ed esterne alla PA.
A circa tre mesi dall’entrata in vigore della legge 33/2013, un mappa mette in rilievo l’inottemperanza della gran parte delle pubbliche amministrazioni agli obblighi di legge; né il singolo cittadino appare, per ora, particolarmente interessato (o, forse, informato) sul suo diritto ad essere informato e, soprattutto del suo diritto di accesso civico.

Ma ciò che conta davvero per una trasparenza effettiva è la pubblicazione online di obiettivi, risorse impiegate e risultati raggiunti, anche dal punto di vista dell’efficacia delle azioni (outcome): la domanda non è più “quanto ci costa?”, ma “quanto si spende rispetto agli altri e, a parità di spesa, qual è il livello dei servizi erogati?”.

La risposta presuppone che, accanto ad un sistema efficace di trasparenza, si crei un circolo virtuoso fatto di ascolto dei cittadini, benchmarking, misurazione delle performance e comunicazione dei risultati. Da tutto questo si è ancora lontani.

Alla crescita esponenziale di obblighi normativi, direttive e circolari, non è seguito un vero cambiamento dentro la pubblica amministrazione: gli enti "più virtuosi” hanno sì adempiuto agli obblighi di “trasparenza statica”, ma si son ben guardati dal collegare risorse impiegate - risultati raggiunti per dare risposta alla domanda: Dove sono andati e cosa hanno prodotto i soldi che ho fornito con le tasse?”.
E mentre la società civile va avanti, innova e si trasforma; e gruppi di esperti rendono disponibile la loro conoscenza per l’Open Government Partnership, nella Pubblica Amministrazione la Presidenza del Consiglio deve ricordare a Ministri e Sottosegretari che – entro il prossimo 28 luglio – sono obbligati a pubblicare on line i propri redditi e la propria situazione patrimoniale.

E si attende ancora di vedere pubblicati sui siti istituzionali i nominativi del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Tutto pare ruotare attorno a un errore di fondo dell’impianto normativo: non si è voluta riconoscere la competenza della comunicazione istituzionale ad assolvere alla funzione di Responsabile della Trasparenza, attribuita , invece, in capo agli operatori del diritto che si limiteranno ancora una volta ad affrontare il problema in termini formali e di interpretazione giuridica: con l’obiettivo, spesso, di restringerne il campo di applicazione.

C’è invece urgente bisogno di una più ampia visione tesa a sensibilizzare la comunità interna alla PA verso una nuova cultura della trasparenza e un nuovo rapporto con il cittadino: perché in fondo, la Trasparenza non è altro che un rinnovato patto di relazione e di fiducia tra Stato e cittadini.

domenica 29 aprile 2012

Dal knowledge management all'enterprise 2.0

Apro con la citazione che chiude questo post:
“In un’economia in cui l’unica certezza è l’incertezza, l’unica fonte sicura di vantaggio competitivo è la conoscenza” (Ikujiro Nonaka)

Vale anche (e sopratutto!) nella Pubblica Amministrazione. E' un passo che  dovrà pur fare, prima o poi. E' il passo più difficile perchè la struttura saldamente  gerarchica lo impedisce. E' anche il più urgente, perchè conoscenza condivisa vuol dire anzitutto trasparenza.
Non puoi cambiare la cultura, ma puoi influenzarla.

Enterprise 2.0 Knowledge Management - People at the Center
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martedì 2 agosto 2011

Udinebarcamp: Web e Pubblica Amministrazione


Non è un convegno, ma l’opposto: un barcamp, anche detto non-conferenza,  che il Comune di Udine ha lanciato per chiamare a raccolta blogger friulani e “abitanti della rete”, per ripensare il suo sito e la sua comunicazione online, nell’ottica della trasparenza,  della collaborazione e concreta partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica.
Un’amministrazione che sceglie di mettersi in gioco, ascoltando voci fuori dal coro e fuori dal contesto: persone che rappresentano la punta avanzata degli utilizzatori e fruitori delle tecnologie e dei social media; persone che non vengono invitate dall’organizzatore, ma che - raggiunti dal passaparola innescato in rete - si “autoinvitano”, proponendo l’argomento su cui intendono intervenire.

sabato 25 giugno 2011

Verso una Pubblica Amministrazione open

A maggio la Francia ha emanato una circolare che stabilisce regole e tempi per la pubblicazione  on line (attraverso il portale www.data.gouv.fr) di un'enorme  quantità di dati della pubblica amministrazione francese centrale e/o periferica e di tutti gli enti,  pubblici o privati,  che svolgono un servizio pubblico.

In Italia, l'Associazione per l'Open Government dopo il Manifesto per l'open government ha di recente pubblicato una guida molto utile alle pubbliche amministrazioni che vogliono fare open data.   

Ecco la guida.
Come Si Fa Opendata Ver 2

sabato 4 luglio 2009

Il malato dov'è?

Una giornata dal Ministro Brunetta e pensavo: che strazio!!!
A parte la sciatica (conseguenza del freddo in aereo) devo ammettere che tanto strazio poi, non lo è stato.
Una convention sui risultati del progetto "mettiamoci la faccia", fortemente voluto dal Ministro, per avviare nella pubblica amministrazione un sistema premiante: un touch screen (assieme ad altre modalità) permette al cittadino, direi banalmente, di valutare il servizio ricevuto: uno schermo da toccare; una faccina da scegliere... e via!
Finalmente il cittadino si sarebbe potuto vendicare di tutti questi fanulloni, mangiapaneatradimento e, magari.... farli pure licenziare!!!
Ebbene, niente di tutto ciò.
I risultati esposti dalle amministrazioni pioniere (Torino, Milano, ma anche Agrigento o Catanzaro.....) ci dicono ben altro: 85% di faccine verdi contro il 10% di faccine rosse arrabbiate e un 5% di faccine neutre; con punte che arrivano anche al 95% di cittadini soddisfatti!!
Mi chiedo allora: dove è il "male" che affligge la Pubblica Amministrazione?
Le ultime leggi restrittive dei diritti del lavoratore sembrano dire: è qui!
Ma se il bisogno di cure "è qui", come conciliarlo con l'eccellenza di cui parlano i dati?
Forse le idee del Ministro sono un pò confuse ... o forse è solo propaganda che ben funziona nell'aria sempre più populista che respiriamo.
Ma se di cure si tratta, la soluzione di premiare il merito è certamente la strada da perseguire.
Gli uffici comunicazione lo hanno dimostrato: il personale di sportello fa un lavoro egregio di alta professionalità, ma, ad oggi, non è ancora attivato il profilo (Tremonti da quell'orecchio non ci sente .....).
Ci restano le restrizioni ai diritti dei dipendenti e nulla più.

lunedì 22 settembre 2008

Il Burocrate (*)


E’ l’animale sociale per eccellenza. Nel senso che è l’unico essere legalmente autorizzato e istituzionalmente preposto ad amministrare i rapporti pubblici.
Di natura sedentaria e stanziale, il burocrate individua il suo habitat naturale nell’ufficio territoriale di appartenenza, un sito ben delimitato e facilmente dominabile nel quale si storicizza per decenni portando a compimento il suo ciclo vitale e biologico.
Qui, in osservanza e in conformità alla sua indole e al suo status, si fonde e si mimetizza armoniosamente con la sedia ergonomica ed entra in perfetta e gioiosa simbiosi con la scrivania multifunzionale.
Sapiente cultore del codicillo normativo, il burocrate respinge tutto ciò che non sia adeguatamente vidimato, bollato, protocollato, autenticato, e non esita a spedirti in umile pellegrinaggio da un ufficio ad un altro se sulla tua pratica manca una virgoletta, una lineetta o un puntino.
Avendo ricevuto in dono, all’atto dell’assunzione, la sacra coppa della calma serafica e il divino calice della flemma olimpica ben tollera le lungaggini parossistiche e le lentezze esasperanti e anzi, temendo possa derivargliene uno stress eccessivo, evita e aborrisce il disbrigo sollecito e la risoluzione rapida.
Nei rapporti con gli altri soggetti della sua specie è incline all’assoluto rispetto delle reciproche competenze e responsabilità. E perciò se la ricerca di un documento sepolto in una carpetta sepolta in uno scaffale a sua volta sepolto in un archivio rientra nelle mansioni di un altro burocrate è inappellabilmente a quell’altro che dovrete rivolgervi.
Generalmente il burocrate si procura le sostanze nutritive necessarie al proprio metabolismo attraverso l’assunzione quotidiana di provvedimenti normativi, circolari esecutive, decreti ministeriali, leggi regionali, gazzette ufficiali, disposizioni finali.
Qualora, poi, l’esecuzione operativa dei suoi compiti comporti uno spostamento dal suo ufficio ad uno collocato a qualche isolato di distanza, il nostro soggetto non vi adempie se non ricorrendo al veicolo della pubblica amministrazione e previa attribuzione di una adeguata indennità di rischio.

Inattaccabile, inossidabile e inespugnabile, il burocrate si amalgama compiutamente al suo sistema di automatismi procedurali e di formalismi impersonali e si defila con fiera indignazione di fronte a qualsivoglia tentativo di cambiamento, snellimento, alleggerimento, sburocratizzazionamento.

Fanaticamente rispettoso del lessico burocratese (quello che Calvino definisce “l’anti-lingua”), egli ti chiama “utente”, ti anagrafizza e ti normatizza, indi ti sevizia con interminabili e perverse compilazioni modulistiche.
Fortunato detentore dell’ormai chimerico e privilegiato “posto fisso”, ne difende ad oltranza l’inattaccabilità e l’integrità ricorrendo, all’uopo, a studiatissime contorsioni sindacali e a finissime acrobazie legali. Poiché il burocrate è l’esemplare rappresentativo di una organizzazione capillare che domina e regge la vita civile e sociale, per diventare cittadini attenti e consapevoli è di vitale importanza uniformarsi, istituzionalizzarsi, amalgamarsi, omogeneizzarsi a questo universo di timbri e carta da bollo. Nonché rassegnarsi e trovare un santo cui votarsi

(* questo post è una gentile concessione dell'insegnante Angela Mancuso)

venerdì 1 agosto 2008

Il web 2.0 serve alla Pubblica Amministrazione?

l web 2

Che cosa si racchiude nel termine Web 2.0? Tra chi ci vede la rivoluzione di Internet e chi invece ne nega l’esistenza, un dato è certo: il Web ha preso una nuova direzione; una nuova era di internet è iniziata e non passerà senza lasciare segno.

Per questo non credo sia intelligente ignorarla o non conoscerla, soprattutto quando il Web è il nostro strumento di lavoro o lo riteniamo comunque utile per la nostra attività. Credo invece che sia più opportuno essere pronti ed un po’ lungimiranti per cogliere appieno i benefici dell’innovazione anticipando il cambiamento e non subendolo.

Il Web 2.0 sta entrando con naturalezza nella nostra attività quotidiana sulla rete; probabilmente ne siamo già fruitori, anche se inconsapevolmente.

Il web 2.0 non è un software specifico né un marchio registrato, ma un insieme di approcci definiti “innovativi” nell’utilizzo del web: si tratta piuttosto di una nuova concezione tecnologica e filosofica del web che segna l’evoluzione del www (World Wide Web) da una serie di siti statici collegati tra loro a un ambiente “globale” nel quale software, banda larga e applicazioni multimediali offrono contenuti più ampi e si fondano su una stretta interazione fra gli utenti

Il punto che fa la differenza rispetto al passato è la partecipazione degli utenti che diventano autori: da un insieme di siti web si passa ad una vera e propria “rete di siti” in grado di interagire e di elaborare le informazioni in maniera collettiva, incoraggiando gli utenti a conferire valore aggiunto.

Il punto centrale del Web 2.0 è quindi la collaborazione e la condivisione delle informazioni, che si esprime in particolare nei suoi strumenti di comunicazione, quali i wiki e i blog, attraverso i quali, il modello “gerarchico” del sapere si trasforma in sapere condiviso: sono gli utenti a costruire insieme l'enciclopedia, a raggruppare liberamente e gratuitamente saperi e competenze diverse, mettendo tutto ciò al servizio degli altri utenti.

Risulta quindi chiaro che, in questo nuovo approccio, un ruolo fondamentale viene assunto dalla reciproca “fiducia” tra gli utenti co-sviluppatori; e risulta altrettanto importante la necessità di attivare strumenti di misurazione di questa fiducia, attraverso ad esempio feedback o “raccomandazioni”

I vecchi siti personali, ormai “fuori moda”, lasciano oggi il posto ai blog, più semplici nella realizzazione e gestione, più immediati nella comunicazione e più efficienti nella circolazione delle informazioni: la loro forza è data dalla costruzione dal basso (bottom up), da parte degli utenti e dal ribaltamento della concezione gerarchica del sapere.

Grazie ai tag (= parola chiave) scelti liberamente e condivisi dagli utenti il web viene categorizzato e la ricerca semplificata.

Anche la Pubblica Amministrazione ha compreso la rivoluzione e l’importanza del Web 2.0, per sviluppare quei fenomeni di condivisione, di ascolto e partecipazione che la stessa legge impone di realizzare.

Non è una novità che una delle maggiori criticità della pubblica amministrazione sia proprio la mancanza di dialogo sia all’interno delle strutture e livelli amministrativi sia rispetto al cittadino-utente.

Il cittadino esprime un unico grande bisogno: avere risposta chiara in tempi brevi. Questo significa necessità di dialogo e condivisione delle informazioni all’interno delle singole amministrazioni, ma anche necessità di dialogo ed interazione (scambio di conoscenze: informazioni, contenuti, ma anche competenze, soluzioni ed esperienze) fra istituzioni diverse. Obiettivi non facili, ma raggiungibili con un giusto utilizzo delle nuove tecnologie, con l’integrazione dei sistemi informativi e delle banche dati, senza mai dimenticare l’importanza delle metodologie di lavoro, delle abitudini e delle prassi.

Insomma, il Web 2.0 nella pubblica amministrazione non è un social network, ma è la possibilità di creare una rete tra uffici e amministrazioni del territorio per unificare standard e procedure di comunicazione e definire un linguaggio unico e condiviso.

E’ questo il cuore del concetto di comunicazione integrata nella pubblica amministrazione: l’informazione che diventa davvero utile solo quando la conoscenza di ciascuno si trasforma in sapere condiviso che viene poi, attraverso gli uffici comunicazione, girato verso l’esterno, creando una circolarità virtuosa che si autoalimenta e che avvia processi di riuso e benchmarking a vantaggio dell’intero sistema. Un processo capace di includere anche quegli operatori che, per diverse ragioni, sono esclusi dai percorsi di formazione e che possono così far parte di questo percorso di innovazione, modernizzazione e crescita delle strutture in cui essi lavorano.

Non credo però che possa esserci un ritorno effettivo in termini di servizi se il web 2.0 viene imposto dall’alto: è necessario un accompagnamento culturale. Gli sforzi progettuali innovativi si traducono in fallimenti se non sono sostenuti da dinamiche interne all'amministrazione dirette a “educare” i lavoratori al cambiamento, facendo conoscere e capire questi progetti per potersi adeguare al nuovo approccio con naturalezza e semplicità.

Molte amministrazioni pubbliche stanno oggi sperimentando, con modalità diverse il 2.0: a volte solo per immagine, altre volte con maggiore “sostanza”.

Ma una cosa è certa: anche il web pubblico sta cambiando.